Difformità tra TAEG dichiarato in contratto e TAEG effettivo – conseguenze: ricalcolo piano di ammortamento al tasso bot
Di Avv. Antonella Capaccio (Codici Battipaglia)
Con una recente sentenza il Tribunale di Milano è intervenuto su un tema quantomai dibattuto e di rilevante interesse giuridico: quello della divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello e quello effettivo.
Inserendosi nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, il Giudice ambrosiano ha incluso nel relativo calcolo i costi dei servizi assicurativi, evidenziando che “come ha avuto modo di precisare il Supremo Collegio, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell’ambito delle voci rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all’operazione di credito”; collegamento che si può dimostrare con qualunque mezzo di prova e sicuramente con presunzioni gravi, precise e concordanti.
In tal caso, a prescindere dalla loro qualifica formale, le spese di assicurazione devono essere incluse nel calcolo del TAEG e qualora si rilevi che il TAEG effettivo del finanziamento sia superiore rispetto a quello dichiarato nel documento contrattuale, le conseguenze sono normativamente disciplinate.
L’art. 121 e l’art. 125 bis del TUB prevedono, infatti, che il piano di ammortamento venga ricalcolato, applicando il tasso minimo dei bot emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto medesimo, con la conseguente restituzione al cliente dei maggiori interessi corrisposti alla finanziaria.