Parametro della qualifica di consumatore nelle obbligazioni garantite
Cassazione civile, sentenza n. 8662 dell’8 maggio 2020
Di Avv. Mario Manzo (Codici Battipaglia)
Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che per determinare la qualità di consumatore, occorre rapportarsi alla natura della obbligazione garantita riconoscendo dunque che il parametro identificativo della qualità di consumatore non si colloca nella obbligazione in sé che il soggetto assume. Viene stabilito che, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha inteso dare una tutela rafforzata al garante [nella specie, fideiussore], soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca, ed ha indicato chiaramente, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali.