CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO – CODICI CAMPANIA ODV

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

  1. E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2077, n. 771 (in seguito, denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Centro per i Diritti del Cittadino – CODICI Campania APS”, da ora in avanti denominata “associazione”
  2. In base al D.Lgs. n. 117 /2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma .5), sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L’integrazione dell’acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, via L. Murialdo n. 26, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

a) interventi e servizi sociali ai sensi de/l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 7992, n. 704, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali; di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 725, e successive modificazioni;

k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio

l) equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali; nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni; o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli; della nonviolenza e della difesa non armata;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

p) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

  1. Nello specifico, il Centro per i Diritti del Cittadino – CODICI – è una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di lucro, il cui scopo sociale è quello di intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica, formativa, giuridica e giudiziaria tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore e utente, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose, e in special modo contro la disparità e ogni tipo di violenza o persecuzione nei confronti delle donne, dei minori, degli ammalati, dei disabili, degli stranieri.
  2. Adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona, dei quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione. In modo particolare si occupa di ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità sociale.
  3. Il CODICI tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie, intervenendo nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari, innanzi a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché i giudici speciali, ovvero presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo, a tutela della CEDU e presso le giurisdizioni di tutti i paesi Extraeuropei.
  4. Pertanto, l’associazione al fine di combattere ogni forma di illecito abuso, privazione, reato e violenza, commesso nei confronti dei cittadini, consumatori ed utenti e contribuenti, esercita le azioni finalizzate a:
  5. Tutelare il consumatore in ogni sua forma verso comportamenti scorretti o lesivi dei diritti fondamentali indicati nel Codice del Consumo o nelle leggi speciali e nelle normative europee;
  6. Tutela e promuove la qualità dei prodotti e dei servizi, una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e nei rapporti contrattuali in genere, l’educazione al consumo e all’uso del denaro, l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali;
  7. Tutelare i diritti in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari; promuove i principi di correttezza, trasparenza ed equità nei servizi finanziari, creditizi e bancari, anche attraverso la richiesta di inibizione alle autorità competenti di tutti quei contratti e documenti che contengono clausole vessatorie, ingannevoli, scorrette e aggressive;
  8. Tutelare i diritti in materia di mercati mobiliari ed immobiliari;
  9. Tutelare i diritti in materia di istruzione e alfabetizzazione;
  10. Tutelare i diritti in materia di trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario;
  11. Promuove una gestione efficiente, trasparente ed economica della cosa pubblica, attraverso il contrasto ad ogni forma di spreco e abuso commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società ad essa riconducibili che genera una mala gestione degli enti pubblici e sperpero di denaro pubblico. Denuncia alle Autorità giudiziarie competenti gli illeciti commessi nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e delle società da essa partecipate a qualunque titolo con la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori;
  12. Promuove la lotta delle istituzioni per la sicurezza del territorio, la legalità, la giustizia, la prevenzione del sovra indebitamento e la lotta all’usura;
  13. Tutela e promuove la salute in ogni suo aspetto, Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, pazienti e vittime della malasanità con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali all’autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati connessi alla malasanità, e che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione della sanità italiana ed internazionale, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche amministrazioni;
  14. Promuove la salute e il benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica; i beni storico archeologici e paesaggistici; la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale; La promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali; l’intervento al salvataggio di specie in estinzione; il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente scopo statutario; l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, per quanto concerne le presenti finalità statutarie.
  15. Per lo svolgimento delle già menzionate attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  16. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
  17. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’ individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
  18. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  19. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; Il
  1. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  3. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
  5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare libri associativi;
  1. Gli associati hanno I’ obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
  4. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta· la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
  5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima
  6. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

  1. Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • Il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo (se nominato);
  • Revisore legale (se nominato);
  1. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
  2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
  3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
  4. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
  5. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  6. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  7. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario Regionale, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  3. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 7

(Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  • elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117 /2017.
  1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 (incluso il Segretario regionale), nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.
  2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  5. Gli amministratori., entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  7. Il Vice Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla· scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Segretario regionale in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
  8. Il Direttore può essere nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, o in alternativa può essere individuato in un soggetto terzo. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge le funzioni di cui all’articolo successivo
  9. Il Direttore ove nominato può supportare il Segretario regionale in tutte le sue funzioni, anche di rappresentanza (non legale) nei confronti di Enti, altre Associazioni, terzi; può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo anche tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
  10. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato, in caso di mancata nomina di un Direttore. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Segretario regionale)

  1. Il Segretario regionale rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. È eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E’ membro del Consiglio Direttivo.
  3. Il Segretario regionale dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la mi3ggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  5. Il Segretario Regionale convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  6. Il Segretario regionale viene coadiuvato dal Direttore, se nominato, nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione e può conferirgli i più ampi poteri di rappresentanza (non legale) e spendita del nome dell’associazione anche nei confronti dei terzi.

ART. 10

(Organo di controllo)

  1. L’assemblea può deliberare la nomina dell’Organo di Controllo.
  2. L’Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
  3. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

  1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di’ revisione legale iscritti nell’apposito.

ART. 12

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, ·rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.14

(Risorse economiche)

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

  1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
  2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri: il

✓ libro degli associati; tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

✓ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

  1. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività. prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei I numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti deI Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.